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Il verbale di aggiudicazione non trasferisce la proprietà dell’immobile.Il passaggio di proprietà avviene solo con il decreto di trasferimento, emesso dal giudice dell’esecuzione dopo il pagamento integrale del prezzo e delle spese. Tra questi due atti esistono passaggi obbligatori, tempi procedurali e verifiche che non possono essere saltati né anticipati.
Comprendere questa sequenza è essenziale per sapere quando l’acquisto diventa effettivo, quali sono gli obblighi dell’aggiudicatario e quale ruolo hanno il professionista delegato, la cancelleria e il custode giudiziario.
Cos’è il verbale di aggiudicazione e cosa produce
Il verbale di aggiudicazione è l’atto con cui, al termine dell’asta, il professionista delegato o il giudice dà atto che un determinato soggetto è risultato miglior offerente per uno specifico immobile.
Il verbale:
- individua l’immobile oggetto della procedura
- indica il prezzo di aggiudicazione
- identifica l’aggiudicatario
- richiama l’ordinanza di vendita e le condizioni di gara.
Dal punto di vista giuridico, il verbale non trasferisce la proprietà, non consente l’immissione in possesso e non elimina vincoli o occupazioni. Ha una funzione procedurale: attiva la fase successiva della vendita forzata.
Aggiudicazione provvisoria e definitività dell’esito
In molte procedure, l’aggiudicazione non è immediatamente definitiva.
L’ordinanza di vendita può prevedere un termine entro il quale è possibile la presentazione di offerte migliorative secondo quanto stabilito dal codice di procedura civile.
Solo una volta decorso questo termine senza rilanci validi, oppure in assenza di tale previsione, l’aggiudicazione diventa stabile ai fini della prosecuzione della procedura. Fino a quel momento, l’aggiudicatario non può considerare concluso l’acquisto.
Il pagamento del saldo prezzo e delle somme accessorie
Divenuta efficace l’aggiudicazione, l’aggiudicatario è tenuto a versare:
- il saldo del prezzo di aggiudicazione
- le imposte dovute
- le spese di trasferimento indicate dalla procedura
Il termine per il pagamento non è uguale per tutte le aste: è stabilito nell’ordinanza di vendita e può variare da procedura a procedura.
Il mancato rispetto dei termini comporta conseguenze rilevanti, tra cui la decadenza dall’aggiudicazione e la perdita delle somme già versate, secondo quanto previsto dall’art. 587 c.p.c.
Dal pagamento al decreto di trasferimento
Solo dopo che il prezzo e le spese sono stati integralmente versati, il professionista delegato o la cancelleria possono predisporre la documentazione necessaria per il decreto di trasferimento.
Il decreto di trasferimento, disciplinato dall’art. 586 c.p.c., è il provvedimento con cui il giudice:
- trasferisce la proprietà dell’immobile all’aggiudicatario
- ordina la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti
- dispone, se del caso, la liberazione dell’immobile
Questo atto sostituisce il rogito notarile: non è necessario alcun intervento del notaio per il trasferimento della proprietà.
Deposito, registrazione e trascrizione
Il decreto di trasferimento produce effetti solo dopo una serie di adempimenti formali:
- deposito del decreto nel fascicolo della procedura
- registrazione fiscale
- trascrizione nei registri immobiliari
- voltura catastale.
La trascrizione è il momento in cui il trasferimento diventa opponibile ai terzi.
Fino a quel momento, la proprietà non è ancora pienamente spendibile sotto il profilo giuridico.
Il possesso dell’immobile e la sua liberazione
Il decreto di trasferimento non garantisce automaticamente l’immediata disponibilità materiale dell’immobile.
Se l’immobile è occupato:
- il decreto può contenere un ordine di liberazione
- l’attuazione avviene secondo i tempi della procedura esecutiva
- il custode giudiziario è il soggetto incaricato di gestire il rilascio.
La consegna delle chiavi avviene solo quando l’immobile è effettivamente libero o quando il giudice dispone diversamente. Anche in questa fase non esistono automatismi: ogni situazione va verificata sugli atti della procedura.
Cosa verificare tra aggiudicazione e trasferimento
Tra il verbale di aggiudicazione e il decreto di trasferimento è essenziale controllare:
- i termini di pagamento indicati nell’ordinanza di vendita
- l’importo complessivo richiesto dalla procedura
- lo stato di occupazione dell’immobile
- la presenza di condizioni particolari nel decreto (liberazione, servitù, vincoli residui)
- l’avvenuta trascrizione del decreto.
L’asta giudiziaria non semplifica il quadro urbanistico o giuridico dell’immobile: trasferisce ciò che risulta dagli atti, alle condizioni fissate dal giudice.
Chi è GIVG
Dal 1995 noi di GIVG abbiamo consolidato la nostra esperienza nel campo delle aste giudiziarie diventando una figura riconosciuta da tutti: IL CUSTODE GIUDIZIARIO.
Cosa fa il custode giudiziario? Si occupa di garantire lo stato dell’immobile all’asta finchè esso non sia venduto al miglior acquirente, di liberare l’immobile da eventuali occupanti e di accompagnare alla visione dello stesso gli eventuali interessati all’acquisto.
Ci occupiamo anche di gestire aste telematiche. Se siete in cerca di annunci aste, visitate il nostro portale per le aste immobiliari.
Continuate a seguirci per maggiori informazioni sul mondo delle aste giudiziarie, a presto!



