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Il prezzo base è il valore da cui parte la vendita stabilito dal giudice; l’offerta minima è l’importo più basso con cui è possibile presentare un’offerta valida, se previsto nell’avviso di vendita.
La differenza è semplice, ma le conseguenze pratiche sono rilevanti per chi partecipa a un’asta immobiliare. Quando si legge un avviso di vendita, questi due importi non sono intercambiabili. Comprendere come funzionano significa evitare errori formali e presentare un’offerta conforme alla procedura.
Prezzo base, base d’asta e offerta minima: cosa cambia?
Nel linguaggio comune “prezzo base” e “base d’asta” vengono spesso usati come sinonimi. Nella pratica delle vendite giudiziarie, la base d’asta è l’importo da cui parte formalmente la gara; il prezzo base è il valore fissato dal giudice sulla base della perizia redatta dall’esperto stimatore nominato dal tribunale (il CTU).
Accanto a questi due importi può comparire l’offerta minima, cioè la soglia più bassa alla quale è possibile presentare un’offerta valida, quando l’avviso lo consente.
In sintesi:
- Prezzo base: valore determinato dal giudice sulla base della perizia.
- Base d’asta: importo da cui prende avvio la vendita.
- Offerta minima: importo ridotto (di regola fino al 25% in meno) ammesso solo se previsto nell’avviso.
La disciplina dell’offerta è contenuta nell’art. 571 c.p.c., che consente la presentazione di offerte inferiori al prezzo base entro il limite stabilito dalla legge e dall’avviso di vendita.
Come viene determinato il prezzo base
Il prezzo base non è una cifra casuale. È il risultato di una stima tecnica contenuta nella perizia dell’esperto (qui la guida su come leggere la perizia) nominato dal giudice dell’esecuzione.
La perizia tiene conto di:
- valore di mercato dell’immobile nella zona;
- stato manutentivo e caratteristiche costruttive;
- eventuali difformità edilizie o urbanistiche;
- presenza di occupanti;
- vincoli o gravami risultanti dai registri immobiliari.
Il riferimento urbanistico è centrale: la regolarità edilizia dell’immobile incide sul valore. Le difformità rispetto al titolo abilitativo o allo stato legittimo dell’immobile (ossia la conformità tra quanto autorizzato e quanto effettivamente realizzato) possono determinare riduzioni di stima o la necessità di successivi interventi di sanatoria ai sensi del D.P.R. 380/2001.
L’offerta minima: quando è ammessa e cosa comporta
L’offerta minima è, di regola, pari al 75% del prezzo base. Non è però un diritto automatico: può essere presentata solo se l’avviso di vendita la prevede espressamente.
Cosa succede se si presenta un’offerta pari all’offerta minima?
- Se vi è un solo offerente e non sono presentate istanze di assegnazione da parte del creditore, il giudice può disporre l’aggiudicazione.
- Se vi sono più offerenti, si apre una gara tra gli stessi con rilanci secondo le modalità indicate nell’avviso.
- Se è stata proposta un’istanza di assegnazione e l’offerta è inferiore al prezzo base, il giudice può valutare l’assegnazione al creditore.
L’offerta deve essere completa, corretta e conforme ai requisiti formali previsti dall’avviso. Un errore nella compilazione o nella cauzione può comportare l’inefficacia dell’offerta.
Vendita senza incanto e vendita con incanto
Ad oggi la modalità ordinaria è la vendita senza incanto, spesso gestita in forma telematica. Le offerte vengono depositate entro un termine, il giudice o il professionista delegato le apre e, se vi sono più offerte valide, si procede a una gara tra gli offerenti.
La vendita con incanto, meno frequente, prevede una gara pubblica con rilanci immediati.
In entrambe le modalità, prezzo base e offerta minima restano i punti di riferimento per la validità delle offerte.
Aste deserte e ribasso del prezzo
Se un’asta va deserta, il giudice può disporre un nuovo tentativo di vendita con riduzione del prezzo base, spesso nella misura del 25%. Questo meccanismo è previsto dalla disciplina delle vendite forzate (art. 591 c.p.c.).
È importante chiarire un punto: il ribasso non è automatico per legge in ogni caso, ma dipende dal provvedimento del giudice. L’asta non attribuisce vantaggi urbanistici o fiscali aggiuntivi; modifica solo il prezzo di partenza della procedura.
Qui tutti i dettagli su cosa succede quando un’asta va deserta.
Quali imposte si pagano e quando si diventa proprietari
L’imposta di registro (o l’IVA, nei casi previsti) si calcola sul prezzo di aggiudicazione, non sul valore catastale.
La proprietà si trasferisce con il decreto di trasferimento emesso dal giudice ai sensi dell’art. 586 c.p.c., dopo il versamento integrale del prezzo. Il decreto sostituisce l’atto notarile e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.
Fino a quel momento, l’aggiudicatario non è proprietario e non può disporre dell’immobile.
Immobile venduto “nello stato di fatto e di diritto”
L’immobile è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Questo significa che eventuali irregolarità edilizie, oneri condominiali arretrati nei limiti di legge o necessità di interventi di regolarizzazione possono incidere sull’acquirente.
Per questo motivo è essenziale leggere integralmente:
- la perizia di stima (guida alla lettura)
- l’avviso di vendita (guida pratica)
- la documentazione urbanistica e catastale allegata (guida sulla documentazione)
La vendita giudiziaria non elimina automaticamente difformità edilizie né garantisce la possibilità di sanatoria.
Che cifra offrire: una valutazione concreta
Dal punto di vista pratico:
- Offrire il prezzo base può aumentare le probabilità di aggiudicazione in presenza di più concorrenti;
- Offrire l’offerta minima può essere ammesso, ma espone al rischio di rilanci immediati o di mancata aggiudicazione.
La scelta non è solo economica, ma procedurale. Deve tener conto della partecipazione prevista, della storia dell’immobile (precedenti aste deserte) e delle condizioni indicate nell’avviso.
L’elemento decisivo resta uno: ogni asta è regolata dal proprio avviso di vendita. È quel documento che stabilisce termini, importi, rilanci minimi e condizioni.
Chi è GIVG
Dal 1995 noi di GIVG abbiamo consolidato la nostra esperienza nel campo delle aste giudiziarie diventando una figura riconosciuta da tutti: IL CUSTODE GIUDIZIARIO.
Cosa fa il custode giudiziario?
Si occupa di garantire lo stato dell’immobile all’asta finchè esso non sia venduto al miglior acquirente, di liberare l’immobile da eventuali occupanti e di accompagnare alla visione dello stesso gli eventuali interessati all’acquisto.
Ci occupiamo anche di gestire aste telematiche. Se siete in cerca di annunci aste, visitate il nostro portale per le aste immobiliari.
Continuate a seguirci per maggiori informazioni sul mondo delle aste giudiziarie, a presto!
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